Informazioni

Genova 21/7/2014
Crediti condizionati - Scioglimento delle ammissioni con riserva ai sensi dell’art. 113 bis legge fallimentare

Il commissario informa che, aperta la fase giurisdizionale della procedura con il deposito dello stato passivo, le richieste di scioglimento parziale della riserva, che non definiscono il credito ammesso al passivo in via condizionata, non vengono prese in considerazione in quanto inammissibili.

Lo scioglimento della riserva avverrà nell’ambito del procedimento disegnato dall’art.113 bis l.f.

I creditori potranno pertanto inviare presso gli uffici della procedura all’indirizzo di posta elettronica scioglimentoriserva@faroass.it, che sostituisce l’indirizzo di posta elettronica pagamentiassicurati@faroass.it, un’istanza di scioglimento della riserva ai sensi dell’art. 113 bis l.f.; lo scrivente attiverà il relativo procedimento dinnanzi al giudice del Tribunale di Genova, con cadenza da determinarsi, senza pregiudizio per i creditori di eventuali distribuzioni.

Lo scioglimento della riserva verrà recepito nel primo atto di variazione dello stato passivo, susseguente all’emanazione del decreto prescritto dall’art. 113 bis l.f., rammentando che la pretesa creditoria condizionata si scioglie nella sua interezza (capitale e spese indennizzabili) e che non sono pertanto configurabili scioglimenti di riserva parziali.